Il cambio del colore della facciata condominiale è del tutto legittimo solo se non altera il decoro architettonico dell’edificio in questione.
La modifica del colore comporta, chiaramente, il rispetto di alcune normative, ed è da considerare come un cambiamento sostanziale deciso dalle parti comuni del condominio.
Quali sono, quindi, le regole per modificare il colore della facciata condominiale? Scopriamole insieme!
Chi decide inizialmente il colore della facciata condominiale?
Il colore della facciata condominiale è deciso inizialmente dal costruttore della struttura, al momento della realizzazione del progetto. La scelta si basa su delle norme edilizie vigenti in ambito locale, a cui il costruttore deve attenersi obbligatoriamente.
I comuni, infatti, possiedono delle linee guida sui colori e sulle tonalità da poter usare per i condomini, in base alle zone dove vengono costruiti. Questa scelta viene fatta perché, in base alle norme edilizie, bisogna rispettare e garantire un’armonia di colori tra tutte le strutture della città di appartenenza.
Come si decide un cambio di colore della facciata condominiale?
Come detto in apertura, l’idea del cambiamento del colore della facciata condominiale, deve passare attraverso una vera e propria riunione tra tutti i membri del condominio.
Per questa ragione, ogni intervento deve essere soggetto ad una delibera assembleare, deciso dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione condominiale, i quali devono rappresentare la metà del valore millesimale dell’edificio, così come normato dall’art. 1136 del codice civile.
Prima di decidere se modificare il colore della facciata, è sempre consigliato consultare il regolamento del condominio: vi potrebbero essere dei divieti o delle clausole che impediscono ogni tipo di modifica, anche se a scopo di miglioramento.
Data l’importanza della facciata, è sempre consigliato confrontarsi con la ditta appaltatrice dei lavori, per scegliere la soluzione migliore. Spesso, infatti, vi sono delle zone soggette a tutela paesaggistica: in questo caso, quando si decide di cambiare colore alla facciata, i condòmini devono dichiarare le loro scelte per farle poi valutare dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio.
Per quanto riguarda le spese relative ad un intervento straordinario, per la modifica del colore della facciata, devono essere ripartite tra tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà (i millesimi sono l'unità di misura della proprietà all'interno di un Condominio).
Cosa succede quando uno dei condomini non si trova d’accordo?
All’interno di un condominio, le decisioni vengono prese attraverso delle deliberazioni assembleari.
Nell’ipotesi in cui un membro del condominio non sia d’accordo, ha sempre la possibilità di impugnare la decisione dell’assemblea in due modi:
I condòmini che esprimono voto contrario o che non votano affatto, possono impugnare davanti all'autorità giudiziaria la deliberazione relativa al mutamento del colore della facciata dell'edificio, per far valere la mancanza del quorum deliberativo (ossia l'assenza del numero minimo di voti necessari per la validità della delibera) oppure la mancanza di altri requisiti di forma, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo verbale.
In sede di impugnazione è possibile anche far valere la nullità della delibera, invocando la alterazione del decoro architettonico dello stabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. In questa circostanza è necessario fornire la prova in giudizio, dimostrando come il mutamento del colore della facciata abbia comportato un peggioramento dell'estetica dell'edificio.
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